lavoro
Tribunale di Grosseto
La Fp Cgil Grosseto annuncia una sentenza storica del Tribunale Ordinario di Grosseto, Sezione Lavoro, che recentemente ha dichiarato nullo il licenziamento di un educatore professionale. Ordinandone di conseguenza la reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscendo la natura ritorsiva del provvedimento.
Il giudice del lavoro, dottor Giuseppe Grosso, ha accolto integralmente il ricorso promosso dalla Fp Cgil tramite l’avvocato Paolo Martellucci, riconoscendo che il licenziamento era stato utilizzato come strumento punitivo contro il lavoratore, colpevole solo di essersi rifiutato di firmare una relazione che non rispecchiava i fatti reali.
La storia inizia nel gennaio 2025, quando l’educatore presenta ai propri superiori una relazione su una paziente seguita dalla struttura. Pochi giorni dopo, la parte datoriale gli chiede di sottoscrivere una nuova versione dello stesso documento, profondamente modificata rispetto a quella originaria.
Il lavoratore, rifiuta di apporre la firma, ritenendo che le modifiche non rispecchino l’effettivo accadimento dei fatti e omettano precisazioni per lui fondamentali sul piano professionale e deontologico. È il momento di rottura: il dissenso espresso in modo argomentato e motivato diventa il pretesto per una reazione durissima da parte del datore di lavoro.
Il giorno successivo al rifiuto, il datore di lavoro dispone a sorpresa il trasferimento dell’educatore dalla sede abituale in provincia di Grosseto ad un’altra sede in Sicilia, lontana centinaia di chilometri, adducendo motivazioni che si riveleranno contraddittorie e smentite in giudizio.
La disposizione di trasferimento, adottata con tempistiche e modalità ritenute del tutto anomale, viene interpretata dal lavoratore come una misura punitiva. Di fronte all’impossibilità concreta di spostare la propria vita e i propri affetti a così grande distanza, l’educatore contesta il provvedimento e non si reca nella nuova sede.
La risposta dell’azienda è il licenziamento disciplinare, formalmente motivato come “assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per insubordinazione”. In realtà, proprio la sequenza degli atti (dissenso sulla relazione, trasferimento improvviso, licenziamento) diventerà l’elemento centrale nella ricostruzione del giudice.
Per tutelare i propri diritti, il lavoratore si rivolge alla Fp Cgil Grosseto, che, con l’assistenza dell’avvocato Paolo Martellucci, promuove un ricorso davanti al Giudice del Lavoro. Nel corso del processo vengono ricostruiti nel dettaglio i passaggi della vicenda, mettendo in luce la discrepanza tra la versione aziendale e i fatti documentati.
Il Tribunale riconosce che il lavoratore ha agito legittimamente, esercitando il diritto di contestare l’inesattezza della relazione professionale e pretendendo che fossero riportati con precisione i fatti riguardanti la paziente di cui era case manager. Nella motivazione, la sentenza parla espressamente di “comportamento legittimo del lavoratore”, sottolineando che nessuno può essere obbligato a sottoscrivere documenti che non ritiene veritieri.
Il giudice dichiara la nullità del licenziamento e ricostruisce con chiarezza la finalità ritorsiva del comportamento datoriale.
La sentenza mette in evidenza due aspetti decisivi:
l’uso distorto del potere di trasferimento, disposto il giorno successivo al dissenso del dipendente, considerato un vero e proprio abuso del diritto e indice di una finalità punitiva;
la pretestuosità delle motivazioni formali addotte nel provvedimento di licenziamento, che non trovano riscontro oggettivo nei fatti emersi in giudizio.
Il Tribunale riconosce che lo scopo reale del licenziamento era quello di colpire e intimidire il lavoratore per il suo rifiuto di alterare una documentazione clinico‑professionale, cioè per aver difeso la propria integrità etica e la correttezza del proprio operato.
Sul piano delle conseguenze pratiche, la decisione è netta. Il Tribunale ordina:
la reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato;
il risarcimento del danno economico, dal giorno del licenziamento fino all’effettivo rientro in servizio, con un minimo garantito di cinque mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
la ricostruzione della posizione previdenziale, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo di estromissione dal lavoro.
Si tratta, sottolinea la Fp Cgil, di una condanna totale che ristabilisce la dignità del lavoratore e l’obbligo del datore di rispettare diritti e tutele previste dall’ordinamento.
La Fp Cgil Grosseto esprime piena soddisfazione per l’esito del giudizio, definendolo una sentenza storica non solo per il singolo educatore, ma per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici del settore socio‑assistenziale.
La decisione del Tribunale ribadisce che nessun datore di lavoro può utilizzare i propri poteri organizzativi – trasferimenti, ordini di servizio, licenziamenti - come armi di ritorsione contro chi difende la verità dei fatti e la correttezza professionale. Il giudice afferma con chiarezza che un lavoratore non può essere punito perché si rifiuta di firmare una relazione che non rispecchia la realtà.
Per la Fp Cgil, questa pronuncia tutela in modo particolare chi opera nei servizi alla persona, dove l’integrità etica non è un dettaglio, ma la condizione stessa per garantire la qualità della cura e la tutela dei soggetti più fragili.
La sigla di categoria conferma il proprio impegno costante a fianco di tutti i lavoratori che scelgono di difendere la professionalità e la verità anche quando ciò comporta rischi, pressioni o possibili rappresaglie. Il messaggio che arriva da Grosseto è quindi limpido: chi si oppone a pratiche scorrette non deve essere lasciato solo, e la giustizia può e deve intervenire a protezione dei diritti fondamentali in ogni luogo di lavoro.
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